Le spese sostenute per l’organizzazione di Feste aziendali sono un’ evento per festeggiare o un ‘ accaduto o promozioni di chi ci lavora
tra cui il compenso per l’organizzazione di uno spettacolo. i soggetti ai quali l’evento è stato offerto sono riconducibili a: dipendenti; ex dipendenti e collaboratori; fornitori; professionisti con cui l’azienda intrattiene rapporti commerciali. come indicato dalla norma primaria dell’articolo 108, comma 2, del tuir, il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 collega il requisito di inerenza delle spese di rappresentanza, oltre che al carattere di gratuità, anche alla specifica destinazione delle stesse.
in tal senso sono considerate “inerenti” quelle erogazioni a titolo gratuito che perseguono finalità promozionali o di pubbliche relazioni. nel concetto di finalità di “pubbliche relazioni” devono essere ricomprese tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.
e’ dunque evidente che, in tale contesto, possono essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l’impresa ha un interesse ad intrattenere pubbliche relazioni nell’ambito di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose.
In relazione a tale fattispecie prevista dal citato decreto, rientra l’organizzazione di eventi per il festeggiamento dell’anniversario aziendale a cui sono invitati collaboratori, professionisti esterni, ex dipendenti, altri fornitori e terzi comunque interessati. laddove le spese per eventi aziendali siano sostenute ed abbiano come destinatari esclusivamente i dipendenti dell’impresa, le stesse non potranno essere qualificate come spese di rappresentanza, in quanto attratte dalla previsione dell’art. 100 del tuir
“opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti”, deducibili nella misura del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi; tuttavia nel caso oggetto del quesito, non essendo l’evento indirizzato esclusivamente o prevalentemente ai dipendenti dell’azienda, bensì in prevalenza agli altri soggetti già indicati in premessa, tali spese sono da annoverare tra le spese di rappresentanza.
Tali considerazioni, esposte nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 34/e del 13 luglio 2009, impongono di predisporre, a carico dell’azienda, idonea documentazione che attesti l’effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali.
quindi, in sintesi, tutte le tipologie di spese elencate in premessa sono da considerarsi di rappresentanza e dunque deducibili in relazione al limite di congruità previsto dal comma 2 del d.m. 19 novembre 2008 (1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni, 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni, 0,1 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni).
spese di rappresentanza per somministrazione di alimenti e bevande effettuato questo necessario distinguo delle spese oggetto del quesito in base ai destinatari del bene o servizio reso, bisognerà evidenziare tra le spese di rappresentanza quelle per somministrazione di alimenti e bevande (servizio catering), in quanto le stesse sono deducibili ai fini ires nei limiti del 75 per cento.
infatti occorre rilevare che le spese per somministrazioni di alimenti e bevande che configurino spese di rappresentanza, devono comunque essere assunte nei limiti del 75 per cento del loro ammontare, così come dettato dall’art. 109,